Esercitare il proprio diritto al lavoro significa prima di tutto essere informati sugli obblighi che datori di lavoro hanno nei confronti dell’inserimento delle persone disabili.
Forse non tutti sanno che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti, a seconda delle dimensioni della propria azienda, ad assumere in percentuali variabili dipendenti disabili.
In particolare:
1. I datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano da 15 a 35 dipendenti devono assumere 1 lavoratore diversamente abile entro 12 mesi dalla prima assunzione o contestualmente alla seconda nuova assunzione;
2. I datori di lavoro sia pubblici che privati che occupanoda 36 a 50 dipendenti devono assumere 2 lavoratori diversamente abili;
3. I datori di lavoro sia pubblici che privati che occupanooltre 50 dipendenti devono assumere il 7% di lavoratori diversamente abili e l’1% di lavoratori appartenenti alle categorie protette elencati tra i beneficiari.
Inoltre, tutte le aziende soggette agli obblighi della Legge 68/99, entro il 31gennaio di ciascun anno, devono inviare unprospetto informativo che indichi il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Il datore di lavoro di un’azienda che occupa da 15 a 35 dipendenti, qualora effettui una nuova assunzione, deve comunicarlo all’ufficio competente tramite l’invio del prospetto informativo entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo (cioè dalla data della nuova assunzione).
Anche le aziende che, in caso di variazioni del proprio organico, passino da una fascia di obbligo ad un’altra devono comunicarlo all’ufficio competente entro 60 giorni, senza avere tuttavia l’obbligo di invio di un nuovo prospetto informativo.
È bene ricordare infine che i datori di lavoro pubblici o privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione,abbiano acquisito eventuali disabilità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
Il dipendente che diventa invalido nel corso del rapporto di lavoro può essere computato nella quota di riserva solamente se ha subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore:
al 60% nel caso di infortunio o malattia
al 34% nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale